Associazione Italiana Portieri di Notte

 

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Nuova rubrica   Disposizioni di nuove normative Legge 29 marzo 2001, n. 135

RD 18/06/1931 Num.  773     

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). –

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1).  

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). [testo TESTO UNICO]

» Preambolo

TITOLO I

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE

CAPO I

DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA O PER GRAVE NECESSITÀ PUBBLICA

» Articolo  1

» Articolo  2

» Articolo  3

» Articolo  4

CAPO II

DELLA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

» Articolo  5

» Articolo  6

» Articolo  7

CAPO III

DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

» Articolo  8

» Articolo  9

» Articolo  10

» Articolo  11

» Articolo  12

» Articolo  13

» Articolo  14

CAPO IV

DELL'INOSSERVANZA  DEGLI ORDINI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE CONTRAVVENZIONI 

» Articolo  15

» Articolo  16

» Articolo  17

» Articolo  17 Bis

» Articolo  17 Ter

» Articolo  17 Quater

» Articolo  17 Quinquies

» Articolo  17 Sexies

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA 

CAPO I

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

» Articolo  18

» Articolo  19

» Articolo  20

» Articolo  21

» Articolo  22

» Articolo  23

» Articolo  24

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

» Articolo  25

» Articolo  26

» Articolo  27

CAPO III

DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE

» Articolo  28

» Articolo  29

CAPO IV 

DELLE ARMI

» Articolo  30

» Articolo  31

» Articolo  32

» Articolo  33

» Articolo  34

» Articolo  35

» Articolo  36

» Articolo  37

» Articolo  38

» Articolo  39

» Articolo  40

» Articolo  41

» Articolo  42

» Articolo  43

» Articolo  44

» Articolo  45

CAPO V 

DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI 

» Articolo  46

» Articolo  47

» Articolo  48

» Articolo  49

» Articolo  50

» Articolo  51

» Articolo  52

» Articolo  53

» Articolo  54

» Articolo  55

» Articolo  56

» Articolo  57

» Articolo  58

» Articolo  59

» Articolo  60

» Articolo  61

» Articolo  62

CAPO VI 

DELLE INDUSTRIE PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

» Articolo  63

» Articolo  64

» Articolo  65

» Articolo  66

» Articolo  67

TITOLO III        

DISPOSIZIONI  RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

CAPO I 

DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI (1)

 (1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni ed agli enti locali, tra l'altro, le competenze in materia di turismo, sport e spettacolo.        

» Articolo  68

» Articolo  69

» Articolo  70

» Articolo  71

» Articolo  72

» Articolo  73

» Articolo  74

» Articolo  75

» Articolo  75 Bis

» Articolo  76

» Articolo  77

» Articolo  78

» Articolo  79

» Articolo  80

» Articolo  81

» Articolo  82

» Articolo  83

» Articolo  84

» Articolo  85

CAPO II 

DEGLI ESERCIZI PUBBLICI  

» Articolo  86

» Articolo  87

» Articolo  88

» Articolo  89

» Articolo  90

» Articolo  91

» Articolo  92

» Articolo  93

» Articolo  94

» Articolo  95

» Articolo  96

» Articolo  97

» Articolo  98

» Articolo  99

» Articolo  100

» Articolo  101

» Articolo  102

» Articolo  103

» Articolo  104

» Articolo  105

» Articolo  106

» Articolo  107

» Articolo  108

» Articolo  109

» Articolo  110

CAPO III

DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO

» Articolo  111

» Articolo  112

» Articolo  113

» Articolo  114

CAPO IV 

DELLE AGENZIE PUBBLICHE  

» Articolo  115

» Articolo  116

» Articolo  117

» Articolo  118

» Articolo  119

» Articolo  120

CAPO V 

DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI   

» Articolo  121

» Articolo  122

» Articolo  123

» Articolo  124

» Articolo  125

» Articolo  126

» Articolo  127

» Articolo  128

CAPO VI 

DEGLI OPERAI E DOMESTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI   

» Articolo  129

» Articolo  130

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI DEL TITOLO III     

» Articolo  131

» Articolo  132

TITOLO IV        

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA  

» Articolo  133

» Articolo  134

» Articolo  135

» Articolo  136

» Articolo  137

» Articolo  138

» Articolo  139

» Articolo  140

» Articolo  141

TITOLO V

DEGLI STRANIERI

CAPO I 

DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI [NEL REGNO] 

» Articolo  142

» Articolo  143

» Articolo  144

» Articolo  145

» Articolo  146

» Articolo  147

» Articolo  148

» Articolo  149

CAPO II 

DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL TERRITORIO DELLO STATO 

» Articolo  150

» Articolo  151

» Articolo  152

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ

CAPO I           

DEI MALATI DI MENTE, DEGLI INTOSSICATI E DEI MENDICANTI 

» Articolo  153

» Articolo  154

» Articolo  155

» Articolo  156

CAPO II 

DELLE PERSONE SOSPETTE, DEI LIBERATI DAL CARCERE O DAGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA, DEL RIMPATRIO E DEGLI ESPATRI ABUSIVI       

» Articolo  157

» Articolo  158

» Articolo  159

» Articolo  160

» Articolo  161

» Articolo  162

» Articolo  163

CAPO III

DELL'AMMONIZIONE     

» Articolo  164

» Articolo  165

» Articolo  166

» Articolo  167

» Articolo  168

» Articolo  169

» Articolo  170

» Articolo  171

» Articolo  172

» Articolo  173

» Articolo  174

» Articolo  175

» Articolo  176

CAPO IV 

DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO   

» Articolo  177

» Articolo  178

» Articolo  179

CAPO V 

DEL CONFINO DI POLIZIA  

» Articolo  180

» Articolo  181

» Articolo  182

» Articolo  183

» Articolo  184

» Articolo  185

» Articolo  186

» Articolo  187

» Articolo  188

» Articolo  189

TITOLO VII        

DEL MERETRICIO      

» Articolo  190

» Articolo  191

» Articolo  192

» Articolo  193

» Articolo  194

» Articolo  195

» Articolo  196

» Articolo  197

» Articolo  198

» Articolo  199

» Articolo  200

» Articolo  201

» Articolo  202

» Articolo  203

» Articolo  204

» Articolo  205

» Articolo  206

» Articolo  207

» Articolo  208

TITOLO VIII        

DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI    

» Articolo  209

» Articolo  210

» Articolo  211

» Articolo  212

» Articolo  213

TITOLO IX        

DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA   

» Articolo  214

» Articolo  215

» Articolo  216

» Articolo  217

» Articolo  218

» Articolo  219

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE     

» Articolo  220

» Articolo  221

» Articolo  221 Bis

» Articolo  222

» Articolo  223

» Articolo  224

Preambolo 

(Omissis)

Articolo 1

Art. 1.

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.  

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.  

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.  

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (1).  

(1) Ora, Sindaco.

Articolo 2

Art. 2.

Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.  

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno (1).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 1961, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

Art. 3.

Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.  

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.  

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.  

A decorrere dal 1º gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza (1) (2).  

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 11-ter, l. 15 maggio 1997, n. 127. Il comma 11-ter citato è stato a sua volta aggiunto dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191.  

(2) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 18 febbraio 1963, n. 224. Il terzo comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 10, d.p.r. 30 dicembre 1965, n. 1656.

Articolo 4

Art. 4.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.  

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza (1).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo 1962, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.

Articolo 5

Art. 5.

I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.  

Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.   

E’ autorizzato l'impiego della forza pubblica.  

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Articolo 6

Art. 6.

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.  

Il ricorso non ha effetto sospensivo.  

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.  

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

Articolo 7

Art. 7.

Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge (1).  

(1) Vedi d.p.r. 18 aprile 1994, n. 388.

Articolo 8

Art. 8.

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.  

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Articolo 9

Art. 9.

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 10

Art. 10.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Articolo 11

Art. 11.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.  

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (1).  

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Articolo 12

Art. 12.

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.  

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Articolo 13

Art. 13.

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.  

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Articolo 14

Art. 14.

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, [le dichiarazioni di locali di meretricio] (1) e simili atti di polizia.  

(1) Con l. 20 febbraio 1958, n. 75, tutte le case di meretricio sono state chiuse.

Articolo 15

Art. 15.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione (1).  

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.  

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 16

Art. 16.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Articolo 17

Art. 17.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.  

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci (1).  

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 17-bis

Art. 17-bis.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni (1).  

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.  

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (2) (3).  

(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 8, l. 18 agosto 2000, n. 248.  

(2) Comma così modificato dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.  

(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 17-ter

Art. 17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.  

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (1).  

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (2).  

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.  

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (3).  

(1) Periodo aggiunto dall'art. 11, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.  

(2) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 9, l. 29 marzo 2001, n. 135.  

(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 17-quater

Art. 17-quater.

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.  

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter (1).  

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 17-quinquies

Art. 17-quinquies.

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto (12).  

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.  

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1995, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del presente testo unico, nonché 180 del regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 17-sexies

Art. 17-sexies.

1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).  

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 18

Art. 18.

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.   

E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.  

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 (1).

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (23).  

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.  

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 (1).

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.  

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.  

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali (4).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.  

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.  

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1979, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.  

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1958, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

Articolo 19

Art. 19.

(Omissis) (1).  

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 20

Art. 20.

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Articolo 21

Art. 21.

E’ sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.   

E’ manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Articolo 22

Art. 22.

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

Articolo 23

Art. 23.

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Articolo 24

Art. 24.

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.  

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.  

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000 (1).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 25

Art. 25.

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000 (1) (2) (3).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.  

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 1957, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.  

(3) Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dal presente articolo, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.

Articolo 26

Art. 26.

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.  

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Articolo 27

Art. 27.

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. 

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Articolo 28

Art. 28.

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.  

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.  

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.  

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1) (2).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.  

(2) I titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate nel presente articolo non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lett. h), nonché al terzo comma dell'art. 2, l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 2, l. 8 luglio 1998, n. 230).

Articolo 29

Art. 29.

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.  

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.  

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Articolo 30

Art. 30.

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti (1).  

(1) I titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate nel presente articolo non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lett. h), nonché al terzo comma dell'art. 2, l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 2, l. 8 luglio 1998, n. 230).

Articolo 31

Art. 31.

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.  

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Articolo 32

Art. 32.

Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.  

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.  

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000 (1).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a l. 4.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera c), della citata l. 689/1981.

Articolo 33

Art. 33.

(Omissis) (1).  

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 34

Art. 34.

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.  

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Articolo 35

Art. 35.

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.  

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.  

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.   

E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.  

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.  

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000 (1).  

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000 (23).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può superare lire 2.000.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.  

(2) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.  

(3) Articolo così modificato dall'art. 12, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.

Articolo 36

Art. 36.

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.  

La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.  

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Articolo 37

Art. 37.

E’ vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. 

E’ permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore (1).  

(1) Il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 38

Art. 38.

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.  

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.  

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Articolo 39

Art. 39.

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Articolo 40

Art. 40.

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

Articolo 41

Art. 41.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Articolo 42

Art. 42.

(Omissis) (1).  

(Omissis) (1).  

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.  

(1) Comma abrogato dall'art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 43

Art. 43.

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.  

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Articolo 44

Art. 44.

Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.   

È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

Articolo 45

Art. 45.

Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Articolo 46

Art. 46.

Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego.  

È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Articolo 47

Art. 47.

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.    

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Articolo 48

Art. 48.

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

Articolo 49

Art. 49.

Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.  

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Articolo 50

Art. 50.

Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.

Articolo 51

Art. 51.

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.

Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.  

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.   

E’ consentita la rappresentanza.

Articolo 52

Art. 52.

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.  

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.  

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

Articolo 53

Art. 53.

E’ vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.  

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.  

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.

Articolo 54

Art. 54.

Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.  

La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.  

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Articolo 55

Art. 55.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (1).  

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (2).   

E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.  

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.  

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000 (3).  

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000 (45).  

(1) Periodo aggiunto dall'art. 12, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.  

(2) Comma così modificato dall'art. 6, d.lg. 2 gennaio 1997, n. 7.  

(3) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può superare lire 2.000.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dall'art. 34, l. 18 aprile 1975, n. 110.  

(4) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dall'art. 34, l. 18 aprile 1975, n. 110 e detta pena non può essere inferiore a tre mesi.  

(5) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall'art. 3, d.l. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. in l. 22 dicembre 1956, n. 1452.

Articolo 56

Art. 56.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

Articolo 57

Art. 57.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.  

È  vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

Articolo 58

Art. 58.

E’ vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.  

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (1) se il fatto non costituisce un più grave reato.  

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 59

Art. 59.

E’ vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.  

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.  

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento (1).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 60

Art. 60.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, d.p.r. 30 aprile 1999, n. 162.

Articolo 61

Art. 61.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.  

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 100.000 (1).  

(1) L'ammenda originaria è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'entità della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima legge, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

Articolo 62

Art. 62.

[I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.  

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. 

E’ rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.  

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000 (1).  

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000 (2)] (3).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981. Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.  

(2) L'ammenda originaria è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'entità della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.  

(3) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340.

Articolo 63

Art. 63.

Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui.

Articolo 64

Art. 64.

Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.  

In mancanza di regolamenti il Podestà (1) provvede sulla domanda degli interessati.  

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile.  

(1) Ora Sindaco.

Articolo 65

Art. 65.

Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà (1) che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.  

(1) Ora Sindaco.

Articolo 66

Art. 66.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 67

Art. 67.

I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

Articolo 68

Art. 68.

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (1).  

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali (2).  

(1) Comma così modificato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.  

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 15 aprile 1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

Articolo 69

Art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Articolo 70

Art. 70.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 71

Art. 71.

Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Articolo 72

Art. 72.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 73

Art. 73.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 74

Art. 74.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 75

Art. 75.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 75-bis

Art. 75-bis.

1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno (1).  

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, l. 18 agosto 2000, n. 248.

Articolo 76

Art. 76.

(Omissis) (1).  

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 77

Art. 77.

Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 78

Art. 78.

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.  

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.  

Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a 120.000 (1).  

(1) Sanzione così aumentata in virtù della moltiplicazione per quaranta dell'importo originario, a norma dell'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 79

Art. 79.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 25, l. 26 aprile 1934, n. 653.

Articolo 80

Art. 80.

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.  

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Articolo 81

Art. 81.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 82

Art. 82.

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.  

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Articolo 83

Art. 83.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 84

Art. 84.

I Prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo (1).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 85

Art. 85.

E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico.  

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1).   

E’ vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.  

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1).  

(1) L'ammenda originaria è stata così sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'entità della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 86

Art. 86.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.  

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (1).  

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati (2).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.  

(2) Comma aggiunto dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 87

Art. 87.

E’ vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (1).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 88

Art. 88.

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione (1).  

(1) Articolo così sostituito dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 89

Art. 89.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 520.

Articolo 90

Art. 90.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 520.

Articolo 91

Art. 91.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 520.

Articolo 92

Art. 92.

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Articolo 93

Art. 93.

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.  

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Articolo 94

Art. 94.

L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei.

Articolo 95

Art. 95.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 520.

Articolo 96

Art. 96.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 520.

Articolo 97

Art. 97.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 520.

Articolo 98

Art. 98.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 520.

Articolo 99

Art. 99.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.  

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.  

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Articolo 100

Art. 100.

Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.  

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

Articolo 101

Art. 101.

E’ vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai (1).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 102

Art. 102.

E’ vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

Articolo 103

Art. 103.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.  

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.  

(Omissis) (1).  

(Omissis) (1).  

(1) Comma abrogato dall'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524.

Articolo 104

Art. 104.

E’ vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie (1).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 105

Art. 105.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio “assenzio”.  

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Articolo 106

Art. 106.

Con decreto [reale], su proposta dei Ministri della sanità e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.  

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Articolo 107

Art. 107.

I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto [reale], sentito il consiglio superiore di sanità.  

Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Articolo 108

Art. 108.

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.  

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.  

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti (1) (2).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.  

(2) Il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 109

Art. 109.

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.  

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.  

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (1).  

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 29 marzo 2001, n. 135.

Articolo 110

Art. 110.

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse (1).  

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.  

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie (2).  

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato (1) (2).  

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi (2) (3).  

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita (2) (4).  

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro (2).  

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. 

È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti (2).  

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata (2).  

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria (5) (6).  

(1) Comma così sostituito dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.  

(2) I commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo così sostituiscono gli originari commi terzo e quarto per effetto dell'art. 1, l. 17 dicembre 1986, n. 904. Successivamente, l'art. 1, l. 6 ottobre 1995, n. 425, ha sostituito i commi quarto e quinto con gli attuali commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, con conseguente rinumerazione dei restanti commi.  

(3) Comma così modificato dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.  

(4) L'attuale comma sesto così sostituisce gli originari commi sesto e settimo per effetto dell'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.  

(5) Comma aggiunto dall'art. 37, l. 23 dicembre 2000, n. 388.  

(6) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale (art. 5, comma 3, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30).

Articolo 111

Art. 111.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 112

Art. 112.

E’ vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene (1). E’ pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.  

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati (2).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione.  

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.

Articolo 113

Art. 113.

Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni.   

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.  

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.  

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.  

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.  

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.  

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza (12).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del presente articolo per la violazione delle quali la sanzione penale è prevista dall'art. 663 codice penale modificato dall'art. 2 del d.lg. 8 novembre 1947, n. 1382.  

(2) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 114

Art. 114.

E’ vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto (1).   

E’ altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi (2).  

E’, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.  

I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.   

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione». 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1968, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui vieta l'inserzione di corrispondenze e di avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

Articolo 115

Art. 115.

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.  

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.  

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.  

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.   

E’ ammessa la rappresentanza (1) (2).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.  

(2) Il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari (in particolare nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie), è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, eccezion fatta per i casi di attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.

Articolo 116

Art. 116.

Il Questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (1), può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.  

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.  

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.  

(1) Ora, Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 117

Art. 117.

Nei comuni in cui esistono monti di pietà (1) od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal Questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà (1).  

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà (1).  

Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.   

E’ vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà (1) e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.  

(1) Ora, Monti di credito su pegno.

Articolo 118

Art. 118.

L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.  

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.

Articolo 119

Art. 119.

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Articolo 120

Art. 120.

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.  

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato (1).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 121

Art. 121.

[Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.  

L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.   

È vietato il mestiere di ciarlatano] (1).  

(1) L'art. 14, l. 19 maggio 1976, n. 398, ha abrogato il presente articolo, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di P.S. per l'esercizio del commercio ambulante. L'art. 5, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 342, ha abrogato il presente articolo, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. Vedi, ora, gli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 17-bis precedente.

Articolo 122

Art. 122.

L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Articolo 123

Art. 123.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 124

Art. 124.

Gli stranieri, eccettuati gli italiani [non regnicoli], non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.  

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza (1) (2).  

(1) Vedi gli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 17-bis precedente.  

(2) L'autorizzazione agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 125

Art. 125.

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Articolo 126

Art. 126.

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Articolo 127

Art. 127.

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore (1).  

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.  

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.  

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.  

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.  

(1) Comma così modificato dall'art. 16, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 128

Art. 128.

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.  

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.  

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.  

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.  

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica (1).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione.

Articolo 129

Art. 129.

[L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici] (1).  

(1) L'art. 11, l. 10 gennaio 1935, n. 112, istitutivo del libretto di lavoro, ha stabilito che il presente articolo, cessi di avere effetto relativamente a tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio, che prestano la propria opera alle dipendenze altrui, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori che tale legge indica nel suo articolo 1.

Articolo 130

Art. 130.

(Omissis) (1).  

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 131

Art. 131.

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

Articolo 132

Art. 132.

I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Articolo 133

Art. 133.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.  

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Articolo 134

Art. 134.

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.  

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.  

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Articolo 135

Art. 135.

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.  

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.  

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.   

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.  

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.  

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto (1).  

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Articolo 136

Art. 136.

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.  

Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.  

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.  

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Articolo 137

Art. 137.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.  

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.  

Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.  

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

Articolo 138

Art. 138.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;    
5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1);
6) essere munito della carta di identità;
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.  

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell'aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

Articolo 139

Art. 139.

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Articolo 140

Art. 140.

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (1).  

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 141

Art. 141.

I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Articolo 142

Art. 142.

(Omissis) (1).  

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 143

Art. 143.

(Omissis) (1).  

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 144

Art. 144.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 145

Art. 145.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 146

Art. 146.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 147

Art. 147.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 148

Art. 148.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 149

Art. 149.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 150

Art. 150.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 151

Art. 151.  

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, l. 6 marzo 1998, n. 40. Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 152

Art. 152.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 153

Art. 153.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180.

Articolo 154

Art. 154.

E’ vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.  

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.  

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.  

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.  

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

Articolo 155

Art. 155.

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.  

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Articolo 156

Art. 156.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 18 novembre 1981, n. 659.

Articolo 157

Art. 157.

[Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.  

Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.  

L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.  

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio] (1).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette e dei commi secondo e terzo di questo articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 158

Art. 158.

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire 20.000 (1).  

In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (2).   

E’ autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1959, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.  

(2) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 159

Art. 159.

Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

Articolo 160

Art. 160.

I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.

Articolo 161

Art. 161.

I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.

Articolo 162

Art. 162.

I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario (1).  

I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta (2).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma là dove è detto “che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario”.  

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Articolo 163

Art. 163.

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.  

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.  

Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.  

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

Articolo 164

Art. 164.

(Omissis) (1).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 165

Art. 165.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 166

Art. 166.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 167

Art. 167.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 168

Art. 168.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 169

Art. 169.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 170

Art. 170.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 171

Art. 171.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 172

Art. 172.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 173

Art. 173.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 174

Art. 174.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 175

Art. 175.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 176

Art. 176.

(Omissis) (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1956, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 177

Art. 177.

(Omissis) (1).

(1) Articolo privo di vigore. Vedi, ora, le norme sul processo minorile.

Articolo 178

Art. 178.

(Omissis) (1).

(1) Articolo privo di vigore. Vedi, ora, le norme sul processo minorile.

Articolo 179

Art. 179.

(Omissis) (1).

(1) Articolo privo di vigore. Vedi, ora, le norme sul processo minorile.

Articolo 180

Art. 180.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 181

Art. 181.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 182

Art. 182.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 183

Art. 183.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 184

Art. 184.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 185

Art. 185.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 186

Art. 186.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 187

Art. 187.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 188

Art. 188.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 189

Art. 189.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 190

Art. 190.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 191

Art. 191.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 192

Art. 192.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 193

Art. 193.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 194

Art. 194.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 195

Art. 195.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 196

Art. 196.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 197

Art. 197.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 198

Art. 198.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 199

Art. 199.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 200

Art. 200.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 201

Art. 201.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 202

Art. 202.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 203

Art. 203.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 204

Art. 204.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 205

Art. 205.

  (Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 206

Art. 206.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 207

Art. 207.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 208

Art. 208.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 209

Art. 209.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 25 gennaio 1982, n. 17.

Articolo 210

Art. 210.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.  

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.  

Contro il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.  

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità (1).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1967, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Articolo 211

Art. 211.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 25 gennaio 1982, n. 17.

Articolo 212

Art. 212.

[Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati.  

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.  

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi.

Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.  

Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti] (1).  

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 25 gennaio 1982, n. 17. Tuttavia le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultano aderenti all'associazione di cui all'art. 5 della citata l. 17/1982, e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

Articolo 213

Art. 213.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 214

Art. 214.

Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo (1), o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.  

(1) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 215

Art. 215.

Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

Articolo 216

Art. 216.

Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.  

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.  

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.

Articolo 217

Art. 217.

Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo (1), o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.  

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.  

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.  

(1) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 218

Art. 218.

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.  

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.

Articolo 219

Art. 219.

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.  

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria (1).  

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 22-B.

Articolo 220

Art. 220.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico (1).  

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 1970, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 precedente, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Articolo 221

Art. 221.

Con decreto [reale], su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.  

Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila (1).  

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.  

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 221-bis

Art. 221-bis.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.  

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (1).  

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.

Articolo 222

Art. 222.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.  

Esse saranno comunicate al Prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.  

Quando il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il regno.  

Contro il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.  

Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.  

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.

Articolo 223

Art. 223.

Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V, titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia, ai termini di questo testo unico.

Articolo 224

Art. 224.

L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.

I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.

 

Sito a cura del  Cav. Giuseppe Cranchi    Italy - Milano -   

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