LEGGE 20
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla
tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul
collocamento.
Titolo
I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. -
Libertà di opinione.
ART. 2. -
Guardie giurate.
ART. 3. -
Personale di vigilanza.
ART. 4. -
Impianti audiovisivi.
ART. 5. -
Accertamenti sanitari.
ART.
6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. -
Sanzioni disciplinari.
ART. 8. -
Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. -
Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART. 10.
- Lavoratori studenti.
ART. 11.
- Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 12.
- Istituti di patronato.
ART. 13.
- Mansioni del lavoratore.
Titolo
II - Della libertà sindacale
ART. 14.
- Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART. 15.
- Atti discriminatori.
ART. 16.
- Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART. 17.
- Sindacati di comodo.
> ART.
18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo
III - Dell'attività sindacale
ART. 19.
- Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 20.
- Assemblea.
ART. 21.
- Referendum.
ART. 22.
- Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 23.
- Permessi retribuiti.
ART. 24.
- Permessi non retribuiti.
ART. 25.
- Diritto di affissione.
ART. 26.
- Contributi sindacali.
ART. 27.
- Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo
IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28.
- Repressione della condotta antisindacale.
ART. 29.
- Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 30.
- Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART. 31 -
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
ART. 32.
- Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Titolo
V - Norme sul collocamento
ART. 33.
- Collocamento.
ART. 34.
- Richieste nominative di manodopera.
Titolo
VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35.
- Campo di applicazione.
ART. 36.
- Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche.
ART. 37.
- Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38.
- Disposizioni penali.
ART. 39.
- Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40.
- Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 -
Esenzioni fiscali.
TITOLO
I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART.
1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,
di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei
principi della costituzione e delle norme della presente legge.
ART.
2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di
cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali
non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante
lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e
motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata
delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione
dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte
del prefetto nei casi più gravi.
ART.
3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai
lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,
ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la
commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità
e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro
lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché
nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di
lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che
avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del
presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal
datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'
ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione
base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di
dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato
causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e
ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal
direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e
secondo comma.
ART.
11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art.
19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa
secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
ART.
12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei
compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le
modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART.
13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto
al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque
non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO
II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART.
14. - Diritto di associazione e
di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART.
15. -
Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di
farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad
uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART.
16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore
aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati
i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno.
ART.
17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di
lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
ART.
18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*)
I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per
effetto dell’art.1 – Legge
n. 108/1990
Ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla
il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di
quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche
se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più
di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei
prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento
all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non
si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il
secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti
occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti
che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui
al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento
dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento
non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
globale di fatto.
Fermo restando il diritto al
risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al
prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di
lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di
fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né
abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma,
il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini
predetti.
La sentenza pronunciata nel
giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore
e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice,
in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di
prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma
precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice
medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata
con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non
ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di
cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento
a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART.
19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambitodelle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di
lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART.
20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine
del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di
lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART.
21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali
che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale,
indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART.
22. - Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei
candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto
solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto,
sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo
mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna
per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla
fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per
tutti gli altri.
ART.
23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.
19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle
unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria
per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere
inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno
per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a
permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o
a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a
otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART.
25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su
appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
ART.
26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere
opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno
dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale.
ART.
27. - Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti
pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali
aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze
di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART.
28. - Repressione della
condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad
impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla
scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma
del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni
dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al
tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART.
29. - Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si
siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui
alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché
nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti
numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti
a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante
nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo
comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai
dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in
applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del
presente articolo, restano immutati.
ART.
30. - Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti,
secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti.
ART.
31 - Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico
della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a
carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti
preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per
il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività
espletata durante il periodo di aspettativa.
ART.
32. - Permessi ai lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale
che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro
richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo
strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale,
hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta
ore mensili.
TITOLO
V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART.
33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni
zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel
richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al
lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al
lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente,
che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve
essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che
pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di
quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai
contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato
dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro
dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia,
una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al
datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n.
264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere
modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in
contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato
ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli
uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art.
38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in
vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART.
34. - Richieste nominative di
manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della
presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al
lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli
appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO
VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART.
35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18
e del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della
presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano
più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di
cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante.
ART.
36. - Obblighi dei titolari di
benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle
vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere
inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il
tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o
dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque
anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando
si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti
concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica
direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART.
37. - Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di
lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti
di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la
materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART.
38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a),
sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15
giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel
primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo,
il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'art. 36 del codice penale.
ART.
39. - Versamento delle ammende
al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei
lavoratori.
ART.
40. - Abrogazione delle
disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente
legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART.
41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente
legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e
documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono
esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da
tasse.