LA LEGGE SULLA ABOLIZIONE DELL'ISCRIZIONE DEI PORTIERI E CUSTODI

RD 18/06/1931 Num.  773     

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(in suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). –

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1).  

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). [testo TESTO UNICO]

Articolo 62

Art. 62.  

[I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.  

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. 

E’ rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.  

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000 (1).  

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000 (2)] (3).  

 

 

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981. Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.  

(2) L'ammenda originaria è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'entità della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.  

(3) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 


Legge 24 novembre 2000, n. 340

"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000

Capo I

NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. La presente legge dispone, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell’allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell’allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l’iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

Capo III

Legge del 15 marzo 1997 n. 59 

Art. 20.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

 

Sito a cura del  Cav. Giuseppe Cranchi    Italy - Milano -   335 6678288 aipn@libero.it

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